Una registrazione audio di quattordici secondi, diffusa sui social network, è al centro di una disputa legale di lunga data tra Antonio Politano, 59enne imprenditore e attuale presidente dell’Ac Prato, e la sua ex moglie, Asmaa Gacem, 33 anni, nota tifosa della Fiorentina. L’audio, secondo quanto emerso dall’ordinanza, farebbe riferimento a un potenziale danno d’immagine per l’ex consorte, in seguito a un cambio al vertice della società calcistica che l’aveva vista sostituita proprio da Politano.
Inizio della controversia
La vicenda ha preso una piega pubblica alla fine di marzo di quest’anno. Asmaa Gacem ha contestato il suo licenziamento, avvenuto a suo dire “senza giusta causa” per mano del nuovo presidente e proprietario della società che detiene l’A.c. Prato, la Finres, ovvero suo marito Antonio Politano. Quest’ultimo aveva motivato la decisione con ragioni tecniche. Da quel momento, la situazione è degenerata con conferenze stampa, accuse reciproche e minacce di azioni legali, culminando ora in un procedimento giudiziario.
La questione legale
Politano, rappresentato dai legali Massimo Aragiusto, Francesca Valleri e Jacopo Corri, ha presentato un ricorso cautelare d’urgenza contro la pubblicazione di un post sull’account social della ex moglie. Il post includeva un audio registrato dalla sorella di Gacem, Sophie Gacem, durante un incontro privato tra i due a inizio settembre 2026 presso il caffè Paszkowki di Firenze. La registrazione, della durata di 14 secondi, sarebbe avvenuta all’insaputa di Politano e successivamente diffusa sul profilo Instagram dell’ex consorte.
Primo verdetto del tribunale
Politano ha ottenuto un primo successo legale. Il giudice della quarta sezione, Massimiliano Sturiale, ha accolto il ricorso del presidente del Prato, ordinando la rimozione dell’audio dal profilo social della 33enne entro tre giorni. In caso di mancata ottemperanza, è prevista una sanzione di 50 euro per ogni giorno di ritardo da corrispondere all’ex marito. I legali della donna hanno confermato l’immediata rimozione del post a seguito della notifica della decisione. L’ordinanza sottolinea che “la pubblicazione della voce non è legittima ai sensi dell’art. 6 del codice della privacy”. Viene inoltre evidenziato come la persistente disponibilità online dell’audio causi una lesione attuale e continuata del diritto alla riservatezza, esponendo il ricorrente a un ulteriore aggravamento del pregiudizio a causa della sua potenziale incontrollata replicabilità in rete.